Statuto

“ASSOCIAZIONE ITALIANA RENE POLICISTICO – ETS”
Via Bazzini n. 2 – 20131 – Milano – codice fiscale: 97422810156
(costituita in Milano in data 30 novembre 2005
n. 36327/1362 e registrata a Gavirate il 13 dicembre 2005)

STATUTO
(approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci
in data 29 giugno 2019)

 

Art. 1. Costituzione e Sede

1.1 È costituito un Ente del Terzo Settore, in forma di Associazione disciplinata dal presente Statuto, dal Codice Civile, nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., di seguito il “Codice”, con sede legale e operativa nel Comune di Milano, denominata: “ASSOCIAZIONE ITALIANA RENE POLICISTICO – Ente del Terzo Settore”, con sigla AIRP ets o A.I.R.P. ets.

1.2 L’Associazione è democratica, non ha fini di lucro e opera a livello nazionale. Il Consiglio direttivo potrà, con delibera, costituire sedi secondarie anche in altri comuni sia in Italia che all’estero.

1.3 È obbligatorio l’uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Ente del Terzo Settore” o dell’acronimo “ets”, ai sensi di legge.

Art. 2. Oggetto e finalità

2.1 L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale allo scopo di arrecare benefici a persone svantaggiate da condizioni fisiche, economiche, sociali o familiari, ed in particolare in favore di Pazienti e loro Familiari, affetti da Malattia del Rene Policistico Autosomico Dominante (ADPKD) e Recessivo (ARPKD); pertanto la Missione dell’Associazione è di “Rendere la vita migliore“, di prevenire la malattia, di migliorare lo stato di salute ed il benessere dei Pazienti affetti e dei loro Familiari, direttamente interessati in quanto la patologia è a carattere genetico e può quindi coinvolgere altri membri della famiglia.

2.2 L’Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolge, sia a favore dei propri Soci sia a favore di terzi, in via esclusiva o principale, le seguenti “attività di interesse generale”, avvalendosi anche dell’attività di volontari:

  1. interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  2. prestazioni assistenziali e socio – sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
  3. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice;
  4. educazione, istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  5. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice;
  6. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2.3 Per la realizzazione delle attività di interesse generale l’Associazione si propone, concretamente, di svolgere le seguenti attività, a titolo esemplificativo e non tassativo:

  • fornire assistenza socio-sanitaria (escludendo l’attività clinica e terapeutica dirette) alle persone affette da Malattia del Rene Policistico Autosomico Dominante (ADPKD) e Recessivo (ARPKD), nonché fornire e divulgare l’istruzione e l’educazione dei Pazienti e delle loro Famiglie in relazione a detta patologia ed ai problemi ad essa inerenti;
  • raggiungere il maggior numero possibile di persone affette da Malattia del Rene Policistico Autosomico Dominante (ADPKD) e Recessivo (ARPKD) sul territorio nazionale allo scopo di renderle edotte sull’esistenza dell’Associazione e sull’attività da essa svolta;
  • svolgere un’opera di sensibilizzazione, anche per mezzo di strumenti telematici e con l’utilizzo dei mezzi informativi di massa, sulle tematiche legate a detta patologia, affinché, attraverso una conoscenza più diffusa, sia possibile migliorare il percorso diagnostico e terapeutico dei Pazienti che ne sono affetti;
  • offrire al pubblico un punto di riferimento certo e qualificato per ottenere informazione scientifica, operativa e logistica sulle problematiche relative alla Malattia del Rene Policistico Autosomico Dominante (ADPKD) e Recessivo (ARPKD) ed interventi relativi;
  • promuovere giornate di studio ed iniziative da parte di enti pubblici e privati su tutto il territorio per l’informazione e l’istruzione circa le possibilità diagnostiche e terapeutiche relative alla malattia;
  • promuovere rapporti di collaborazione e di scambio di informazioni con le Società Mediche, Scientifiche e Farmaceutiche che si occupano di Malattia del Rene Policistico Autosomico Dominante (ADPKD) e Recessivo (ARPKD), per incoraggiare la continua ricerca scientifica e la diffusione di conoscenze sull’argomento;
  • promuovere iniziative di ricerca scientifica sui problemi posti dalla sopra detta patologia;
  • promuovere e curare, in modo diretto e/o indiretto, la pubblicazione di notiziari, indagini, ricerche, libri, riviste periodiche, bibliografie, nell’ambito dei propri scopi istituzionali;
  • promuovere rapporti con associazioni nazionali ed internazionali e con ogni altra istituzione avente scopi e/o programmi analoghi ai propri;
  • elaborare, promuovere, realizzare progetti di solidarietà sociale in genere, tra cui iniziative socio-educative e culturali, come l’organizzazione di simposi e seminari sull’argomento in modo da favorirne la prevenzione, la conoscenza e la diffusione tra il pubblico della patologia del Rene Policistico Autosomico Dominante (ADPKD) e Recessivo (ARPKD);
  • svolgere attività di beneficenza diretta e indiretta tramite l’erogazione di concessioni in denaro provenienti dal patrimonio dell’Associazione o da donazioni appositamente raccolte, a favore di Enti del Terzo Settore ed altri Enti senza scopo di lucro che operano nei settori di attività di interesse generale a norma dell’art. 5 del Codice, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale;
  • esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice, attività di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell’associazione.

2.4 L’Associazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell’art. 6 del Codice.

2.5 L’Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle prestazioni libere, gratuite e volontarie, degli associati o delle persone aderenti agli Enti associati.

2.6 In caso di necessità, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.

2.7 L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari; ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

2.8 Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Codice.

2.9 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.

2.10 Non si considera volontario il Socio che occasionalmente coadiuva gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

2.11 L’Associazione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altri ETS ed Enti non lucrativi.

Art. 3. Durata

La durata dell’Associazione è a tempo illimitato.

Art. 4. I Soci

4.1 Sono Soci dell’Associazione:

  • i Soci fondatori;
  • le persone che intendono dare il loro apporto per il conseguimento degli scopi associativi e versino le eventuali quote associative determinate dall’Assemblea;
  • le Persone e gli Enti pubblici o privati che abbiano acquisito particolari benemerenze nell’assistenza e nei confronti dell’Associazione purché lo richiedano.

4.2 Possono aderire all’Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia; nonché gli altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono ed accettano finalità e norme del presente Statuto.

4.3 Tutti i Soci hanno parità di diritti e doveri senza deroga alcuna e il numero dei Soci è illimitato.

4.5 È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; il Consiglio direttivo si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle “pari opportunità” tra uomo e donna.

4.6 La quota associativa a carico dei Soci non ha carattere patrimoniale ed è annuale; essa non è trasferibile né per atto tra vivi né per causa di morte e non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio.

4.7 Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sull’ammissione dei nuovi Soci con voto favorevole dei due terzi dei presenti; le richieste di ammissione sono esaminate mensilmente dal Consiglio direttivo e sono accettate fatti salvi in casi in cui esistano motivazioni per il diniego contro le quali può, dall’interessato essere attivata la procedura di cui all’art. 23 del Codice con competenza dell’Assemblea dei Soci o dei Probiviri se nominati ai sensi del presente Statuto.

4.8 Il Consiglio direttivo con voto dei due terzi dei presenti procede anche all’esclusione dei Soci, anche fondatori, che per gravi motivi abbiano reso incompatibile la loro presenza o permanenza nell’Associazione; l’interessato può attivare ricorso secondo le medesime modalità e termini di cui all’art. 23 del Codice con competenza dell’Assemblea dei Soci o dei Probiviri se nominati ai sensi del presente Statuto.

Art. 5. Diritti e doveri dei Soci

5.1 I Soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere lavoro volontario preventivamente concordato e di recedere dall’appartenenza all’organizzazione.

5.2 I Soci e gli altri Enti aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali.

5.3 I Soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, di pagare le quote associative nell’ammontare fissato dall’Assemblea; la qualità di Socio è assunta a tempo indeterminato e viene meno in seguito a:

  • rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente;
  • morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli Enti;
  • per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno cinque anni;
  • per indegnità, incompatibilità, inidoneità, occulte manovre operate direttamente, indirettamente, o con l’ausilio di prestanomi tese ad assumere il controllo dell’Associazione o per qualsiasi altro grave motivo ritenuto tale dal Consiglio Direttivo.

5.4 La cancellazione o l’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere del Proboviro o del collegio dei Probiviri. La perdita della qualità di Socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione, né rimborsi spese ad alcun titolo.

Art. 6. Organi dell’associazione

6.1 Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente, il Vice Presidente (facoltativo);
  • un Proboviro o un Collegio dei Probiviri (facoltativo).
  • il Presidente Onorario (facoltativo);
  • l’Organo di controllo.

6.2 L’Organo di controllo e il soggetto che svolge la funzione di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono facoltativi su delibera dell’Assemblea od obbligatori ai sensi degli articoli 30 e 31 del Codice.

6.3 Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 30, comma 5 del Codice che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art.7. Assemblea

7.1 L’Assemblea è composta dai Soci ed è organo sovrano dell’Associazione. L’Assemblea dei Soci si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del Bilancio e di quanto all’ordine del giorno specificato in convocazione; l’Assemblea è convocata, inoltre, ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità o quando il Presidente, o almeno la metà dei componenti del Consiglio direttivo, lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci.

7.2 La convocazione avviene mediante avviso di convocazione affisso nella sede legale dell’Associazione e pubblicazione sul sito web dell’Associazione, sito che il Socio è tenuto a consultare quotidianamente, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea; copia dell’avviso di convocazione verrà inviata all’indirizzo di posta elettronica o al numero di fax di quei soli Soci che si saranno fatti parte diligente nel comunicarlo alla sede dell’Associazione; l’avviso di convocazione dovrà contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione e l’elenco degli argomenti da trattare. All’Assemblea potranno partecipare anche i Soci collegati in “teleconferenza” o in “video-conferenza” o altra tecnica telematica di comunicazione a distanza. La specifica disciplina tecnica dello svolgimento della Assemblea con dette modalità telematiche a distanza sarà adottata dal Consiglio direttivo e comunicata a tutti i Soci iscritti ed in regola con il pagamento della quota.

7.3 All’Assemblea Ordinaria compete deliberare riguardo:

  • l’approvazione dell’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • l’approvazione del bilancio consuntivo,
  • l’approvazione dei bilanci sociali redatti, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, ai sensi dell’art. 14 del Codice;
  • la determinazione o rideterminazione delle quote associative,
  • la nomina e la revoca del Presidente e del Vice Presidente,
  • la nomina e la revoca di un Presidente Onorario per meriti,
  • la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio direttivo e le loro qualifiche,
  • la nomina dell’Organo di Controllo e del soggetto che svolge la funzione di revisione,
  • la nomina e la revoca del o dei Probiviri.
  • la responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulla promozione di azione di responsabilità nei loro confronti;
  • gli altri argomenti attribuiti dalla legge, dall’Atto costitutivo o dal presente Statuto alla sua competenza.

7.4 All’Assemblea Straordinaria compete deliberare riguardo:

  • le modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto,
  • lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione.

7.5 La nomina di eventuali altri organi, diversi da quelli sopra elencati, compete al Consiglio direttivo previo deliberazioni da adottare a maggioranza dei due terzi dei consiglieri partecipanti, votanti e presenti alla Riunione di Consiglio; il Consiglio direttivo ha inoltre la facoltà di costituire un Comitato Scientifico e di nominarne i membri e il Presidente.

Art.8. Funzionamento dell’Assemblea

8.1 L’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è valida in prima convocazione, le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Non raggiungendo in prima convocazione il quorum stabilito, l’Assemblea è convocata in seconda convocazione, in tal caso l’Assemblea è legittimamente costituita e la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. I Consiglieri Direttivi non hanno voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità. Per modificare l’Atto Costitutivo e lo Statuto, occorre il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti o rappresentati con delega. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Ogni Socio dispone di un voto nell’Assemblea.

8.2 Ogni Socio può farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ogni Socio può rappresentare sino ad un massimo di tre Soci, e ove il numero di Soci sia non inferiore a cinquecento, sino ad un massimo di cinque.

8.3 Presiede l’Assemblea dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, il Presidente o il Vice Presidente o uno dei membri del Consiglio Direttivo, o altra persona designata di volta in volta dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice dei Soci presenti o rappresentati. Svolge l’attività di Segretario dell’Assemblea un Socio designato dal Presidente dell’Assemblea.

Art.9.Il Consiglio direttivo

9.1 Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri eletti dall’Assemblea tra i propri componenti.

9.2 Tutti i componenti del Consiglio direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli Enti associati.

9.3 Il consiglio direttivo è composto dal Presidente, Vice Presidente (facoltativo), Segretario, Tesoriere, Consiglieri. Il Consiglio direttivo resterà in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Presidente ed i Consiglieri devono essere Soci dell’Associazione. Il Consiglio direttivo è convocato e presieduto dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando uno dei Consiglieri ne faccia richiesta con indicazione degli argomenti da trattare.

9.4 Il Consiglio direttivo si deve riunire almeno una volta all’anno per la predisposizione del bilancio preventivo, qualora si decida di redigerlo, e consuntivo. Anche il Consiglio direttivo può essere convocato e deliberare fruendo dei mezzi telematici di comunicazione purché la sua volontà venga espressa tramite uno strumento reso disponibile dalla tecnologia (quali ad esempio: telefono, teleconferenza, videoconferenza, fax, posta elettronica, ecc.). Delle riunioni del Consiglio direttivo è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente.

9.5 Il Consiglio direttivo, eccetto per le materie tassativamente riservate all’Assemblea dei Soci, è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi; il Consiglio direttivo è inoltre organo competente per le decisioni in merito alla destinazione del patrimonio residuo in caso di scioglimento ed estinzione dell’Associazione, nel rispetto del presente statuto e del Codice. Il Consiglio direttivo cura la tenuta dei libri obbligatori a sensi di legge e del Codice e cioè, in particolare, del libro dei Soci, del libro delle adunanze dell’Assemblea, del libro delle adunanze dell’organo amministrativo e verifica che gli siano tenuti ed aggiornati gli altri libri obbligatoriamente previsti dal Codice o facoltativamente istituiti.

9.6 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

9.7 Le deliberazioni di competenza del Consiglio direttivo, se non diversamente stabilito, quelle dell’Organo di controllo, del Collegio dei Probiviri sono approvate sempre ed in ogni caso con la maggioranza semplice degli intervenuti alla riunione. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio direttivo potrà farsi coadiuvare da volontari o, se le disponibilità finanziarie lo consentissero, da persone assunte regolarmente. Il Consiglio direttivo dovrà produrre al soggetto che è incaricato della funzione di revisione, se istituito, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea, il bilancio e gli allegati esplicativi. Al Consiglio direttivo compete inoltre il potere di autorizzare l’apertura di Sezioni Periferiche dell’Associazione che da esso dipenderanno, anche amministrativamente. Il Consiglio direttivo potrà erogare somme a dette sezioni secondarie nella persona di un Responsabile Locale per finanziare progetti o atti compatibili con lo scopo sociale (es.: incontri, attività di raccolta fondi, etc.). Ogni spesa dovrà essere tassativamente documentata e la documentazione giustificata dovrà essere inviata alla sede legale dell’Associazione. È nel potere del Consiglio direttivo diffidare e revocare le attività delle Sezioni Periferiche se emergessero gravi irregolarità o se la Sezione non operasse in maniera sintonica con lo scopo sociale. Il Consiglio direttivo provvederà all’utilizzo e all’amministrazione dei fondi di cui dispone l’Associazione, nel rispetto degli scopi sociali. Per lo svolgimento della gestione operativa dell’Associazione il Consiglio direttivo può demandare a propri membri, a singoli Soci ed a terzi, specifiche funzioni organizzative, di coordinamento e amministrazione determinandone i compensi, nei limiti di quanto ammesso dalla legge e dal Codice, e tenuto conto dell’art. 16 del Codice circa il trattamento economico e normativo dei lavoratori.

9.8 I membri del Consiglio direttivo o singoli Soci possono altresì rivestire la qualifica di lavoratori, anche subordinati, dell’Associazione.

Art.10. Il Presidente e il Vice presidente

10.1 Il Presidente, il Vice Presidente (facoltativo) e il Segretario possono rivestire anche la carica di Tesoriere. Il Presidente, o in sua assenza o impedimento il vice Presidente, convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, vigila sull’attuazione delle deliberazioni, compie gli atti d’urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio, intrattiene i rapporti con i terzi.

10.2 Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo.

Art.11. La rappresentanza legale

11.1 La rappresentanza legale dell’Associazione in giudizio e di fronte ai terzi spetta al Presidente o, in caso di impossibilità, al Vice Presidente o, in subordine, ad altro componente del Consiglio direttivo.

11.2 I poteri di ordinaria amministrazione spettano con firma libera e disgiunta al Presidente, al Vice Presidente, al Tesoriere e al Segretario.

11.3 Il Presidente può inoltre delegare i propri poteri ai singoli componenti del Consiglio direttivo. I poteri di straordinaria amministrazione spettano con firma congiunta a quella del Presidente, al Vice Presidente, al Tesoriere, al Segretario.

Art.12. Doveri del Presidente

12.1 Il Presidente è responsabile dell’osservanza di tutte le norme di legge che regolano tali attività: egli rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi in conformità ai poteri delegati dall’ Assemblea e dal Consiglio direttivo.

Art. 13. L’Organo di controllo e il soggetto incaricato della funzione di revisione.

13.1 L’Organo di controllo e il soggetto incaricato della funzione di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice o facoltativamente su delibera dell’Assemblea.

13.2 Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

13.3 Ove ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’art. 31 del Codice, l’Associazione nomina un soggetto incaricato della funzione di revisione nella forma di un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

13.4 L’Organo di controllo e il soggetto incaricato della funzione di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi o funzioni meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.

13.5 I membri dell’Organo di controllo e il soggetto incaricato della funzione di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

13.6 La carica di Organo di controllo e soggetto incaricato della funzione di revisione sono incompatibili con quella di membro del Consiglio direttivo.

13.7 L’Organo di controllo e il soggetto incaricato della funzione di revisione relazionano al Consiglio Direttivo e all’assemblea in merito all’attività svolta almeno una volta all’anno in occasione dell’assemblea di approvazione del bilancio.

Art. 14. I Probiviri

14.1 L’Assemblea ordinaria può nominare, anche fra i non Soci, un Proboviro od un Collegio dei Probiviri, che resterà in carica per tre anni. In caso di nomina dell’organo collegiale lo stesso sarà composto da tre Soci o non Soci. In entrambe i casi l’organo citato dovrà essere nominato dall’Assemblea generale con le maggioranze previste per le assemblee ordinarie.

14.2 Il Proboviro o il Collegio dei Probiviri è competente ad esaminare, dirimere e decidere su tutte le controversie sorte in seno all’Associazione.

14.3 È obbligo che ogni contenzioso sia rimesso alla decisione del Proboviro od al Collegio dei Probiviri, essendo questo organo deputato a dirimere le controversie.

14.4 Il ricorso a questo organo inibisce la possibilità di ricorrere alla Autorità Giudiziaria o ad Arbitri.

14.5 Esemplificatamene questo organo delibera:

  • su controversie fra Soci e l’Associazione;
  • su ricorsi di Soci inerenti a delibere emanate dagli organi dell’Associazione;
  • in materia disciplinare; dopo aver preso in attento esame le vicende e comunque disposta l’audizione degli interessati può comminare la sospensione dei diritti di Socio fino a sei mesi.

14.6 Il Proboviro o il Collegio dei Probiviri per fatti gravi può ratificare l’espulsione dall’Associazione.

14.7 L’organo, esemplificativamente, potrà pronunciarsi, se investito della controversia, inoltre riguardo:

  • alla proposta di decadenza da Socio per morosità non sanata nel pagamento della quota sociale annua e per cinque anni consecutivi.
  • la proposta di esclusione del Socio dall’Associazione per manifesta incompatibilità e conflittualità;
  • la proposta di esclusione del Socio dall’Associazione per grave violazione degli scopi sociali o per fatti gravi che abbiano arrecato pregiudizio morale o discredito all’Associazione o ai suoi componenti e organi.

Art.15. Il patrimonio

15.1 Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:

  • beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
  • i beni di ogni specie acquistati dall’Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
  • contributi, erogazioni e lasciti diversi;
  • fondo di riserva.

15.2 Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento dell’Associazione sono quelle previste per gli Enti del Terzo Settore:

  • quote e contributi degli associati;
  • eredità, donazioni e legati;
  • contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni Pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • contributi dell’Unione Europea e di Organismi Internazionali;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, esclusivamente in misura connessa e marginale e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • erogazioni liberali dei Soci e dei terzi;
  • raccolta fondi;
  • entrate da attività diverse e altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo Enti del Terzo Settore.

15.3 I contributi, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Presidente in qualità di legale rappresentante dell’Associazione; il Consiglio direttivo ne stabilisce anche l’utilizzazione in armonia con le finalità istituzionali. I lasciti testamentari sono accettati con “beneficio di inventario”.

15.4 I beni immobili e mobili registrati di proprietà dell’Associazione sono ad essa intestati ed elencati in apposito inventario conservato presso la sede legale.

Art.16. Assenza di scopo di lucro e divieto di distribuzione di utili

16.1 L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi riserve o capitale durante la propria esistenza, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

16.2 L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.17. Esercizio e bilancio

17.1 L’esercizio dell’Associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e, se ritenuto necessario, un bilancio preventivo.

17.2 Il bilancio consuntivo deve rappresentare la situazione patrimoniale dell’Associazione e i risultati di gestione indicando le entrate e le spese sostenute nel corso dell’anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa o di entrata per l’esercizio annuale successivo.

17.3 I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell’Associazione, a disposizione dei Soci e dell’Organo di revisione dei conti, se nominato, almeno 15 giorni prima della data fissata per l’approvazione.

17.4 I bilanci sono approvati dall’Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio consuntivo.

17.5 Il bilancio è redatto nel rispetto delle modalità previste dagli articoli 13 e 87 del Codice. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice.

Art.18. Scioglimento

18.1 L’Associazione si scioglierà per impossibilità di funzionamento o per volontà dell’Assemblea generale dei Soci. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci, con una maggioranza dei tre quarti dei Soci presenti ed aventi diritto al voto. L’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

18.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art.19 Legge applicabile

19.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., ed in subordine ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

Firmato: Luisa Sternfeld Pavia