Statuto

“ASSOCIAZIONE ITALIANA RENE POLICISTICO – ONLUS”
Via Garofalo n. 31 – 20133 – Milano – codice fiscale: 97422810156
costituita in Milano in data 30 novembre 2005
n. 36327/1362 e registrata a Gavirate il 13 dicembre 2005

STATUTO

DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA RENE POLICISTICO – ONLUS (AIRP)
COMPLETO DI INTEGRAZIONI E RETTIFICHE NELLA VERSIONE DEFINITIVA
APPROVATA NELLA ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
IN DATA 28 FEBBRAIO 2009

 

ART. 1. È costituita con sede legale e operativa in Milano, Via Garofalo n. 31, l’Associazione di volontariato denominata: “ASSOCIAZIONE ITALIANA RENE POLICISTICO – ONLUS” (A.I.R.P.) – L’Associazione è democratica, non ha fini di lucro e opererà a livello nazionale.

E’ obbligatorio l’uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “O.N.L.U.S.”.

ART. 2. L’Associazione ha come scopo esclusivo il perseguimento di finalità di assistenza sociale e socio sanitaria in favore di famigliari di pazienti e pazienti medesimi, affetti da malattia renale policistica, con divieto di svolgere attività diversa da quella sociale e socio sanitaria ad eccezione di quelle direttamente connesse.

L’Associazione si propone di raggiungere il suo scopo e fine, principalmente promuovendo ad uso esclusivo del paziente e famigliari:

-       Qualsiasi attività di informazione, divulgazione, prevenzione, studio, documentazione, e altre attività atte a favorire e diffondere la conoscenza delle problematiche connesse alle patologie proprie e correlate del rene policistico.

-       attraverso la promozione della piena autonomia sociale del paziente e la realizzazione dell’integrazione sociale dello stesso.

L’Associazione si propone in maniera subordinata e connessa al principale scopo, attività e fine, di:

-       favorire la partecipazione ad incontri formativi con specialisti del settore al fine di prendere piena coscienza circa la propria patologia, circa le complicazioni ad essa correlate, circa i rischi di ereditarietà della malattia policistica, circa l’opportunità di eseguire screening estesi a tutti i famigliari, circa lo stile alimentare e generale da adottare per attenuare la progressione della malattia.

-       Sviluppare scambi di informazioni utili ai pazienti e loro famigliari con organismi, associazioni e gruppi nazionali ed internazionali, attuando anche forme di federazione con altre ONLUS, organizzazioni di volontariato, Fondazioni operanti nel settore affine al proprio.

L’Associazione potrà esercitare a livello Nazionale, senza fini di lucro a beneficio dei pazienti e dei loro famigliari, le seguenti attività subordinate e connesse al principale scopo, quali;

  1. organizzare seminari, convegni, conferenze, corsi didattici ed informativi, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, proiezioni cinematografiche ed audiovisive, viaggi di conoscenza in Italia ed in altri paesi;
  2. instaurare rapporti di collaborazione con altri organismi italiani e stranieri, a carattere locale, nazionale ed internazionale aventi finalità affini per lo scambio reciproco di esperienze e per favorire collegamenti fra i medesimi;
  3. diffondere pubblicazioni periodiche o qualsivoglia opera di stampa avente carattere scientifico;
  4. acquisire, gestire, produrre mezzi di informazione e comunicazione senza fini di lucro, rivolti alla collettività per favorire la conoscenza delle patologie in tema di rene policistico


ART. 3.
La durata dell’Associazione è a tempo illimitato.

ART. 4. Sono Soci dell’Associazione:

  1. I Soci fondatori;
  2. le persone che intendono dare il loro apporto per il conseguimento degli scopi associativi e versino le eventuali quote associative determinate dall’Assemblea;
  3. le persone e gli enti pubblici o privati che abbiano acquisito particolari benemerenze nell’assistenza e nei confronti dell’Associazione. In questo caso il versamento della quota associativa non è dovuta.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sull’ammissione dei nuovi Soci con voto favorevole dei due terzi dei presenti. Il Consiglio Direttivo con voto dei due terzi dei presenti procede anche all’espulsione dei Soci, anche fondatori ed anche a titolo provvisorio, che per gravi motivi abbiano reso incompatibile la loro presenza permanenza nell’Associazione.

ART. 5. I Soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere lavoro volontario preventivamente concordato e di recedere dall’appartenenza. all’organizzazione.

I Soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dall’Assemblea.

La qualità di Socio è assunta a tempo indeterminato e viene meno in seguito a:

  1. rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente;
  2. morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
  3. per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
  4. per indegnità, incompatibilità, inidoneità, occulte manovre operate direttamente, indirettamente, o con l’ausilio di prestanomi tese ad assumere il controllo dell’Associazione o per qualsiasi altro grave motivo ritenuto tale dal Consiglio Direttivo.

La cancellazione o l’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere del Proboviro o del collegio dei Probiviri. La perdita della qualità di Socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione, nè rimborsi spese ad alcun titolo.

Tutte le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito.

ART. 6. Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da donazioni, lasciti e dalle eventuali eccedenze di bilancio.

Le entrate sono costituite da contributi associativi e di terzi, da sovvenzioni dello Stato e di enti pubblici o privati, da proventi delle attività minimali occasionalmente svolte e da quanto è meglio specificato all’art. 17.

ART. 7. L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile deve essere convocata l’Assemblea per approvare il bilancio consuntivo ed ascoltare la relazione del Presidente e per eventualmente rideterminare l’entità della quota associativa.

In sede Assembleare il Presidente espone una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sull’attività prevista per l’anno in corso.

ART. 8. Sono organi dell’Associazione:

  1. I.     L’Assemblea dei Soci;
  2. II.     Il Consiglio Direttivo;
  3. III.     Il Presidente, il Vice Presidente;
  4. IV.     Un Revisore o un Collegio dei Revisori dei Conti;
  5. V.     Un Proboviro o un Collegio dei Probiviri.

Le cariche sociali di cui sopra sono gratuite salvo il rimborso delle spese affrontate dai componenti degli organi sociali nell’espletamento dei lori incarichi.

ART. 9. L’Assemblea è composta dai Soci ed è organo sovrano dell’Associazione.

L’Assemblea dei Soci si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all’anno.

La convocazione avviene mediante avviso di convocazione affisso nella sede operativa dell’Associazione e pubblicazione sul sito web dell’Associazione, (sito che il Socio è tenuto a consultare quotidianamente) almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea.

Copia dell’avviso di convocazione verrà inviata all’indirizzo di posta elettronica o al n. di fax di quei soli Soci che si saranno fatti parte diligente nel comunicarlo alla sede dell’Associazione.

L’avviso di convocazione dovrà contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione e l’elenco degli argomenti da trattare.

Allorquando l’Associazione sarà munita di adeguati mezzi finanziari e tecnici di comunicazione telematica, all’Assemblea potranno partecipare anche i Soci collegati in “teleconferenza”o in “video-conferenza” o altra tecnica telematica di comunicazione a distanza.

La specifica disciplina tecnica dello svolgimento della Assemblea con dette modalità telematiche a distanza sarà adottata dal Consiglio Direttivo e comunicata a tutti i Soci iscritti ed in regola con il pagamento della quota.

All’Assemblea Ordinaria compete deliberare riguardo:

  1. l’approvazione del bilancio consuntivo,
  2. la determinazione o rideterminazione delle quote associative,
  1. la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo,
  2. La nomina dell’organo di revisione,
  3. la nomina del o dei probiviri.

All’Assemblea Straordinaria compete deliberare:

  1. sulle modifiche dell’atto costitutivo e/o dello statuto,
  1. sullo scioglimento dell’Associazione.

La nomina di eventuali altri organi diversi da quelli sopra elencati compete al Consiglio Direttivo previo deliberazioni da adottare a maggioranza dei due terzi dei consiglieri partecipanti, votanti e presenti alla riunione di consiglio.

L’Assemblea si convoca inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Soci o da almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo.

L’organo di revisione sarà formato da un singolo soggetto o da un collegio di tre revisori dei conti.

ART. 10. L’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è valida in prima convocazione, se sono presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci iscritti all’Associazione.

Le decisioni in prima convocazione sono sempre prese a maggioranza dei due terzi dei Soci (anche rappresentati) presenti alla votazione.

Non raggiungendo in prima convocazione il quorum stabilito, l’Assemblea è convocata in seconda convocazione. In tal caso l’Assemblea è legittimamente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci presenti o rappresentati, e le decisioni sono sempre valide se assunte a maggioranza semplice dei Soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto (metà più uno dei Soci presenti o rappresentati).

Ogni Socio dispone di un voto all’Assemblea Generale dei Soci.

Un Socio assente può dare mandato scritto ad un altro Socio per rappresentarlo.

Sono ammesse un massimo di 5 deleghe per Socio.

In deroga al solo fine di consentire di allargare la massima rappresentanza, il socio proveniente da città lontane più di 200 Km dalla sede dell’Associazione, potrà essere portatore di deleghe fino a 10 se autorizzato dal Consiglio Direttivo con una delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti.

La ragione di tale deroga trova fondamento nella necessità di dare modo di essere rappresentati anche ai soci che non intendano trasferirsi presso la sede sociale per ragioni riconducibili agli elevati costi di trasferta che ciò comporterebbe (spese trasporto, alberghi, ristoranti, ecc..).

Presiede l’Assemblea Generale dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, il Presidente del Consiglio Direttivo o il Vice Presidente del Consiglio Direttivo o uno dei membri del Comitato Direttivo, o altra persona designata di volta in volta dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice dei Soci presenti e/o rappresentati.

Svolge l’attività di Segretario dell’Assemblea un Socio designato dal Presidente dell’Assemblea.

Tali organi hanno il compito di regolare lo svolgimento dei lavori, verificare l’approvazione od il rifiuto delle mozioni, provvedere alla stesura dell’apposito verbale.

ART. 11. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri eletti dall’Assemblea tra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo resterà in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Presidente ed i Consiglieri devono essere Soci dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando 1/3 dei Consiglieri ne faccia richiesta con indicazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo si deve riunire almeno una volta all’anno per la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo. Anche il Consiglio Direttivo può essere convocato e deliberare fruendo dei mezzi telematici di comunicazione.

Inoltre il Consigliere può votare anche per posta elettronica e fax.

Delle riunioni del Consiglio è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo, eccetto per le materie tassativamente riservate all’Assemblea generale dei Soci, è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi.

Le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, se non diversamente stabilito, quelle del collegio dei revisori, del collegio dei probiviri sono approvate sempre ed in ogni caso con la maggioranza semplice degli intervenuti alla riunione. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

La nomina del Tesoriere e/o un Segretario esecutivo è attribuita al Consiglio Direttivo.

Le due cariche possono coincidere con un’unica persona.

Il Consiglio Direttivo potrà farsi coadiuvare da volontari o, se le disponibilità finanziarie lo consentissero, da una persona assunta regolarmente.

Il Consiglio Direttivo dovrà produrre all’organo di revisione contabile, almeno 15 gg. prima dello svolgimento dell’Assemblea, il bilancio ed gli allegati esplicativi.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre il potere di autorizzare l’apertura di sedi periferiche e secondarie dell’Associazione che da esso dipenderanno, amministrativamente.

Il Consiglio Direttivo potrà erogare somme a dette sedi secondarie nella persona di un responsabile locale per finanziare progetti o atti compatibili con lo scopo sociale (es.: convegni, seminari etc.). Ogni spesa dovrà essere tassativamente documentata e le pezze giustificative inviate alla sede dell’Associazione in Milano.

È nel potere del Consiglio Direttivo diffidare e/o revocare le attività delle sedi secondarie se emergessero gravi irregolarità o se la filiale non operasse in maniera sintonica con lo scopo sociale.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

ART. 12. Vengono eletti dal Consiglio Direttivo il Presidente, il Vice Presidente (facoltativo), il Segretario, e/o il Tesoriere.

Il Presidente, o in sua assenza o impedimento il vice Presidente, convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, vigila sull’attuazione delle deliberazioni, compie gli atti d’urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio, intrattiene i rapporti con i terzi.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo.

ART. 13. La rappresentanza legale dell’Associazione in giudizio e di fronte ai terzi spettano al Presidente o, in caso di impossibilità, al Vice Presidente o, in subordine, ad altro componente del Consiglio Direttivo.

I poteri di ordinaria amministrazione spettano con firma libera e disgiunta al Presidente, al Vice Presidente, al Tesoriere e al Segretario.

Il Presidente può inoltre delegare i propri poteri ai singoli componenti del Consiglio Direttivo.

I poteri di straordinaria amministrazione spettano con firma congiunta a quella del Presidente, al Vice Presidente, al Tesoriere, al segretario.

ART. 14. Il Presidente é responsabile dell’osservanza di tutte le norme di legge che regolano tali attività: egli rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi in conformità ai poteri delegati dalla Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

ART. 15. L’attività di revisione può essere affidata ad un solo revisore anche non Socio od ad un Collegio dei Revisori composto anche da non Soci. L’organo collegiale é composto da tre membri effettivi tra cui uno viene nominato Presidente.

L’organo di revisione monocratico o collegiale, viene eletto dall’Assemblea generale dei Soci con le maggioranze stabilite all’art.10. Resta in carica un anno.

ART. 16. L’Assemblea ordinaria può nominare, anche fra i non Soci, un Proboviro od un Collegio dei Probiviri, che resterà in carica per un anno. In caso di nomina dell’organo collegiale lo stesso sarà composto da tre Soci. In entrambe i casi l’organo citato dovrà essere nominato dall’Assemblea generale con le maggioranze di cui all’art.10.

Il Proboviro o il Collegio dei Probiviri è competente ad esaminare, dirimere e decidere su tutte le controversie sorte in seno all’Associazione. È obbligo che ogni contenzioso sia rimesso alla/e decisione/i del proboviro od al collegio dei probiviri essendo questo organo deputato a dirimere le controversie. Il ricorso a questo organo inibisce la possibilità di ricorrere alla Autorità Giudiziaria o ad Arbitri. Esemplificatamene questo organo delibera:

  1. su controversie fra Soci e l’Associazione;
  2. su ricorsi di Soci inerenti a delibere emanate dagli organi dell’Associazione;
  3. in materia disciplinare; dopo aver preso in attento esame le vicende e comunque disposta l’audizione degli interessati può comminare la sospensione dei diritti di Socio fino a sei mesi.

Per fatti gravi può ratificare l’espulsione dell’Associazione; L’organo esemplificatamente potrà pronunciarsi, se investito della controversia, inoltre riguardo:

  1. alla proposta di decadenza da Socio per morosità non sanata nel pagamento della quota sociale annua e per due anni consecutivi.
  2. la proposta di esclusione del Socio dall’Associazione per manifesta incompatibilità e conflittualità;
  3. la proposta di esclusione del Socio dall’Associazione per grave violazione degli scopi sociali o per fatti gravi che abbiano arrecato pregiudizio morale o discredito all’Associazione o ai suoi componenti e organi.


ART. 17.
Il patrimonio e le risorse economiche dell’Associazione sono costituite:

  1. dalla quota associativa come prevista dall’Assemblea,
  2. dai contributi straordinari dei Soci e di privati, donazioni e lasciti testamentari,
  3. dai contributi e rimborsi corrisposti da Amministrazioni Pubbliche in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti e di attività,
    1. dai contributi di organismi o istituzioni internazionali,
    2. da entrate da attività economica marginale, da inserire in una apposita voce del bilancio,
  4. da beni mobili, mobili registrati e da immobili di proprietà dell’Associazione,
  5. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale consentita da norme di   legge e di regolamento.

In ogni caso ogni attività passiva od attiva dovrà avere natura accessoria e residuale non potendo essa né snaturare né distrarre dalle finalità principali di cui all’art.2.

I contributi, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Presidente in qualità di legale rappresentante dell’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo che ne stabilisce anche l’utilizzazione in armonia con le finalità istituzionali. I lasciti testamentari sono accettati con “beneficio di inventario”.

I beni immobili, mobili e mobili registrati di proprietà dell’Associazione sono ad essa intestati ed elencati in apposito inventario conservato presso la sede.

ART. 18. L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi riserve o capitale durante la propria esistenza, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura, l’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

ART. 19. .L’esercizio dell’Associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e, se ritenuto necessario, un bilancio preventivo.

Il bilancio consuntivo deve rappresentare la situazione patrimoniale dell’Associazione e i risultati di gestione indicando le entrate e le spese sostenute nel corso dell’anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa o di entrata per l’esercizio annuale successivo.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell’Associazione, a disposizione dei Soci e dell’organo di revisione dei conti, se nominato, almeno 15 giorni prima della data fissata per l’approvazione.

I bilanci sono approvati dall’Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio consuntivo.

ART. 20. L’Associazione si scioglierà se i Soci si ridurranno a meno di cinque, per impossibilità di funzionare o per volontà dell’Assemblea generale dei Soci.

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci, con una maggioranza dei due terzi dei Soci presenti ed aventi diritto al voto. L’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART. 21. Il Socio, il Consigliere, il delegato, il rappresentante, o altro organo e/o componente l’Associazione si considera “presente” e “votante” anche quando lo stesso risulti collegato telefonicamente, in tele o video conferenza o altro mezzo di comunicazione compatibile che dia la possibilità di votare ed interagire con l’organo deputato a discutere e deliberare.

ART. 22. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

 

REGOLAMENTO SEZIONE PERIFERICA